Statuto Mathesis Udine

 

ART. 1 Costituzione – Sede

È costituita l’Associazione “Mathesis Udine” con sede a Udine, attualmente presso l’I.S.I.S. “Arturo Malignani”, viale Leonardo da Vinci n. 10.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite una o più sedi operative o può essere modificata la sede legale, purché nel Comune di Udine, senza che ciò comporti modifica dello statuto.

 

ART. 2 Natura

La Mathesis Udine è apartitica e non persegue scopi di lucro.

 

ART. 3 Durata

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

 

ART. 4 Scopi dell’Associazione

La Mathesis Udine ha come scopo la diffusione delle scienze matematiche e fisiche, la valorizzazione e il progresso dell’insegnamento e della cultura scientifica.

Per la realizzazione dello scopo l’Associazione Mathesis Udine può promuovere e favorire qualsiasi attività scientifica, convegnistica e di studio; in particolare, anche se non in maniera esaustiva, può promuovere e favorire conferenze scientifiche, congressi, seminari, ricerche e discussioni didattiche, pubblicazioni, mostre, campi studio, gare matematiche e tutte le altre iniziative che possano contribuire all’aggiornamento, alla formazione e allo sviluppo degli studi scientifici di insegnanti, allievi e cultori delle scienze matematiche e fisiche.

 

ART. 5 Soci

Possono essere Soci della Mathesis Udine i docenti, i cultori delle scienze matematiche, fisiche e le persone fisiche o gli Enti che a queste si interessano e che condividano le finalità della Associazione.

Gli Enti sono rappresentati in seno all’Associazione dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata.

Si diventa Soci dopo aver pagato la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno costituisce motivo di decadenza dell’associato per comportamento concludente. Il socio decaduto potrà iscriversi nuovamente all’Associazione.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita della Associazione.

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione e alla vita associativa. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, come stabilito dall’art. 7.

Le quote o i contributi associativi non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

La qualifica di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione o per causa di morte.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione.

I soci decaduti, receduti, deceduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi associativi né alla divisione del patrimonio sociale.

 

ART. 6 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli incarichi sociali di loro competenza.

Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stesso, per l’espletamento di altri incarichi.

 

ART. 7 Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, mediante lettera o con modalità telematica, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

La convocazione dell’assemblea sarà affissa anche presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio, in regola con la quota associativa dell’anno in corso, ha diritto ad un voto in assemblea.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci anche ogni volta che lo decida la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta scritta tramite lettera raccomandata, specificandone l’ordine del giorno da discutere, almeno un terzo dei Soci iscritti.

In tale caso il Presidente convocherà l’Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla data del timbro postale della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire con un preavviso di almeno otto giorni sulla data fissata per l’adunanza; dovrà essere specificato l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la prima.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee ordinarie dei Soci sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice degli associati, in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un decimo dei soci, con un minimo di tre soci presenti di persona.

Ogni socio, avente diritto di voto, può delegare un altro socio avente diritto di voto a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio può avere al massimo dieci deleghe.

Tutti gli associati si conformano alle deliberazioni dell’Assemblea.

I verbali relativi alle delibere assembleari e i Rendiconti Economico Finanziari (bilanci) sono a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione, nei dieci giorni successivi alla loro approvazione, presso il segretario della Mathesis Udine.

 

ART. 8 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci:

  • approva i rendiconti economico finanziari (bilanci);
  • delibera sulle proposte di iniziativa degli organi sociali;
  • delibera sulle proposte di propria iniziativa;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo, alla scadenza del loro mandato o per dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo;
  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito;
  • approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche.

 

ART. 9 Consiglio Direttivo

La Mathesis Udine è retta da un Consiglio Direttivo formato da cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre esercizi sociali, e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Ogni posto di Consigliere, resosi vacante, viene occupato dal primo dei non eletti fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

 

ART. 10 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  • amministra l’Associazione, tutelandone gli interessi;
  • determina le modalità di ammissione delle persone associate, l’ammontare della quota associativa e di eventuali contributi straordinari, nonché le relative modalità di pagamento;
  • esamina preventivamente le questioni da sottoporre all’Assemblea;
  • sottopone annualmente all’Assemblea il Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) della gestione;
  • procede alla eventuale revisione dello Statuto da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;

Il Consiglio può ammettere alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri soci o persone esterne la cui presenza sia ritenuta utile alla attuazione dei fini dell’Associazione.

 

ART. 11 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per predisporre il Rendiconto Economico Finanziario (bilancio).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno tre membri, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente e possono svolgersi anche in modalità telematica.

In caso di assenza del Presidente, assume la presidenza della riunione il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche telefonicamente, dal Presidente o da almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei Consiglieri partecipanti.

 

ART. 12 Presidente

Il Presidente, sostituito in caso di impedimento dal Vicepresidente, rappresenta la Mathesis Udine di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 

ART. 13 Segretario

Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; registra le iscrizioni dei Soci, cura le ordinarie operazioni di segreteria, cura gli aspetti economici e finanziari dell’Associazione e tiene le scritture contabili.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 

ART. 14 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea in un numero di due membri effettivi e di uno supplente.

Dura in carica tre esercizi sociali e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) relativo al terzo esercizio di durata della carica e i suoi componenti sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone esterne all’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato:

  • vigila sull’andamento delle entrate e delle uscite dell’Associazione tenendone informato il Consiglio Direttivo;
  • redige la relazione annuale sul Rendiconto Economico Finanziario (bilancio);
  • riferisce di tali controlli e verifiche all’Assemblea.

 

ART. 15 Elezioni cariche sociali

Possono essere eletti in seno al Consiglio direttivo gli associati alla Mathesis Udine in regola con il versamento della quota associativa e possono essere rieletti al termine del mandato.

Le cariche sociali sono elette con le seguenti modalità:

  • le elezioni avvengono per referendum, con votazioni a schede segrete (in caso sia vietata per legge la riunione in presenza, anche per via telematica);
  • ogni elettore può esprimere al più cinque preferenze distinte per il Consiglio Direttivo;
  • ogni elettore può esprimere al più due preferenze distinte per il Collegio dei Revisori dei conti, se è prevista la loro nomina all’ordine del giorno;
  • le candidature a Consigliere e a Revisore non sono compatibili;
  • saranno eletti in seno al Consiglio Direttivo i cinque soci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
  • in caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione alla Mathesis Udine o, in subordine, l’anzianità anagrafica;
  • saranno eletti Revisori effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e revisore supplente il terzo candidato in ordine decrescente di preferenze.

 

ART. 16 Entrate dell’Associazione – Esercizio sociale

Costituiscono fondi della Mathesis Udine i proventi derivanti da: quote sociali, contributi straordinari, lasciti, donazioni, residui di gestione precedenti, fondi su progetti, ed ogni altra entrata non prevista in questo elenco. I beni acquisiti attraverso l’impiego dei suddetti fondi costituiscono il patrimonio dell’Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Mathesis Udine, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) da presentare all’assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico Finanziario (bilancio) deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

ART. 17 Modifiche statutarie e Scioglimento

Per le modifiche statutarie e lo scioglimento è necessaria un’Assemblea Straordinaria, convocata secondo le modalità indicate all’art. 7, con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo dei soci. L’Assemblea può deliberare eventuali modifiche al presente Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti; essa può inoltre deliberare lo scioglimento dell’Associazione solo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria dei soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

 

ART. 18 Clausole finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si osservano, ove applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

 

Ultima revisione dello Statuto: Assemblea dei Soci del 26 aprile 2022.